In diritto penale con GUP e GIP si intende indicare l’abbreviazione rispettivamente di Giudice per le Udienze preliminari e Giudice per le Indagini preliminari. Per quanto già dal termine si evince che trattasi di due figure con ruoli differenti, non è spesso chiaro quali siano le mansioni di ambedue i giudici. Atteso che intervengono in due momenti diversi del processo, in cui l’imputato può avvalersi della difesa di uno studio legale penale Roma, andiamo a vedere come si perfezionano i due ruoli e in quale circostanza.
Ruoli e mansioni del Giudice per le Indagini Preliminari
Il GIP è un giudice che, durante il procedimento penale, ha una giurisdizione di garanzia. Egli infatti interviene durante la fase delle indagini, garantendo la loro legalità. La sua nascita è relativamente moderna, in quanto introdotta solo con la riforma del 1989. Prima di allora esisteva il Giudice Istruttore, oggi ovviamente soppresso, dal momento che il processo ha assunto un aspetto più accusatorio. Il GIP non ha poteri autonomi di ricerca probatoria, ma funge da garante per l’imputato. Ha l’obbligo di rispettare le regole indicate dalla legge e di sottostare al principio di tassatività. Non può esperire un suo fascicolo, in quanto tutti gli atti da lui acquisite provengono dal plico creato dal PM al momento della presentazione dell’istanza.
Spetta inoltre al Giudice per le Indagini Preliminari il compito di accogliere o respingere la domanda avanzata dal PM per l’archiviazione del caso. Così come è lui ad autorizzare o a convalidare l’uso di alcuni mezzi di prova, come le intercettazioni telefoniche. Infine ha competenza esclusiva in alcuni procedimenti speciali, come in caso di richiesta di patteggiamento, in caso di rito abbreviato, o in caso di decreto di condanna.
Ruoli e Mansioni del Giudice per le Udienze Preliminari
Il GUP invece è quel giudice che stabilisce come un determinato processo debba continuare, sulla base della richiesta del PM di rinviare o meno a giudizio l’indagato. Come per il GIP, anche il Giudice per le Udienze Preliminari è stato introdotto con la riforma del codice, essendo oggi l’udienza preliminare, l’emblema, il punto cardine dell’intero processo.
Il suo ruolo è di mediare tra le indagini preliminari e l’eventuale inizio del giudizio vero e proprio. Dinanzi infatti alla richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il caso o di rinviare a giudizio l’imputato, il GUP può emettere sentenza di non luogo a procedere (ad esempio se il fatto non sussiste, se il fatto non rientra nel novero dei reati, se esiste una causa di estinzione del reato e così via) così come può decidere di rinviare l’imputato al giudizio vero e proprio. In questo ultimo caso, dovrà dare alle parti coinvolte nel processo tutte le indicazioni necessarie, inclusi i termini di comparizione.
Dopo aver convocato almeno 5 giorni prima le parti coinvolte nel processo a comparire in udienza, il GUP apre la discussione previ accertamenti sulla regolarità della costituzione delle parti. Qualora qualcosa sia manchevole, dichiara la nullità e dispone d’ufficio il rinnovo dell’udienza (questo avviene ad esempio quando l’imputato non ha avuto modo di sapere che ci fosse la convocazione dell’udienza, o ancora se era impossibile a comparire per comprovati motivi, per causa di forza maggiore o per legittimo impedimento). Si rinvia d’ufficio l’udienza anche se il difensore, per legittimo impedimento, non abbia potuto presiedere alla data indicata. Ovviamente il legale ha l’obbligo di comunicare ciò, onde evitare la contumacia del suo assistito.
Se invece l’udienza si tiene, dopo gli accertamenti il GUP apre la discussione. Al termine, cioè dopo che tutte le parti coinvolte hanno concluso la loro arringa, il Giudice avrà tutto quello che gli occorre nelle mani per poter disporre il non luogo a procedere, o per rinviare a giudizio. In ogni caso emetterà una sentenza in cui espleta il motivo della sua decisione.