Il compro oro è un’attività commerciale che può svolgere un’attività secondaria rispetto a quella prevalente (oppure può essere un negozio che si occupa in modo esclusivo della compravendita di oro) che deve essere autorizzata tramite apposita licenza della Questura, che dovrà aver rilasciato tale licenza dopo specifici controlli di qualità. Infatti, un simile negozio si occupa per lo più della compravendita di beni in oro, come oggetti, gioielli preziosi, ma anche monete, avanzi di oro ed a volte anche pietre preziose ed altro materiale gemmologico: questo negozio dovrà chiaramente attenersi a delle regole specifiche, tra le quali ricordiamo ad esempio quella di non poter rivendere o alterare tali prodotti prima che siano trascorsi 10 giorni dal suo acquisto.
Come detto, quindi, l’esercente, per poter operare in totale sicurezza e indipendenza, deve sottoporsi a rigide regole. Prima di tutto, la possibilità di compravendita di oro è riservata ai soggetti iscritti nel registro degli operatori di tale tipologia, istituito presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori. Questa iscrizione è un requisito imprescindibile per quel che riguarda la compravendita di oro, ed è legata anche al versamento dei contributi periodici dovuti all’OAM: se non viene rispettata la regola di questo versamento, si verrà eliminati dal registro con le conseguenze ben comprensibili del caso. Questa attività può essere legittimata, quindi, sia dall’iscrizione al registro (e nel caso in cui essa non sia stata applicata si incorre nel reato di esercizio abusivo dell’attività, con reclusione da 6 mesi a quattro anni e multa da 2000 a 10000 euro), sia dalla licenza rilasciata dalla Questura per operare in questo campo.
Infatti, è bene anche sapere che la licenza rilasciata dal Questore è un requisito imprescindibile per quel che riguarda l’iscrizione al registro degli operatori di compravendita di oro. La disciplina è contenuta nel TU di pubblica Sicurezza Regio Decreto n. 773/1931, che ne determina la specifica validità all’art. 127.
Questo, quindi, ci fa comprendere molto bene quanto i negozi di compravendita di oro debbano essere soggetti ad obblighi e regole specifiche che determinano e sono alla base di ogni transazione tra il venditore e l’acquirente. È bene sapere che sia l’uno che l’altro devono essere tutelati: il venditore (in questo caso il privato che decide di vendere il proprio oro) deve essere tutelato dal rischio di essere ingannato circa la quotazione e la valutazione effettiva del suo oro (e quindi anche circa la sua conversione in denaro); l’acquirente deve essere sicuro che quell’oro che sta acquistando sia certificato, di qualità e di valore, e che non sia stato eventualmente rubato.
A partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 92/2017 (che tratta in maniera perfetta la materia relativa alle disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro di Roma) gli esercenti devono quindi rispettare alcuni obblighi proprio per evitare rischi legati alla normativa antiriciclaggio nazionale ed europea. Pertanto, nel momento della presa in carico della transazione, il negozio di compro oro deve essere in grado di identificare il cliente e verificare la sua identità, deve predisporre la sua iscrizione in un registro in cui siano contenuti i dati del cliente, la descrizione dell’oggetto prezioso, la sua natura, valutazione e quotazione, e deve utilizzare un conto corrente bancario o postale per le transazioni di cessione e vendita del bene.
Inoltre, l’esercente dovrà conservare la scheda comprensiva di tutti i dati del cliente e della compravendita per 10 anni seguendo le specifiche normative riguardo privacy ed antiriciclaggio, in modo da permetterne l’accesso alle autorità competenti che potranno quindi avere il giusto tempo per fare tutte le verifiche del caso. Tutte le operazioni sospette, inoltre, devono essere segnalate alla UIF, Unità d’Informazione Finanziaria.
Questa descrizione ci fa quindi pensare che non sia possibile procedere al pagamento con sistemi non tracciabili. In realtà, esiste un limite all’uso dei contanti, che è fissato ad un valore pari o superiore a 500 euro, obbligatorio indipendentemente dal tipo di compravendita (con acquisto unico o frazionato).